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I BAMBINI NEL
DESERTO
HANNO UN NOME
E UN COGNOME...
.. E ADESSO ANCHE
UNA SCUOLA!
E’ la scuola “Tiziano Terzani” di Bassi e Zanga in Burkina Faso: uno dei numerosi progetti che abbiamo
realizzato grazie all’aiuto di tutti coloro che ci hanno dato fiducia, tempo e denaro. Diventando anche
tu sostenitore di BnD darai la possibilità a questi bambini di continuare a studiare e ai nostri volontari
di costruire altre scuole, infermerie e pozzi dove ce n’è più bisogno. Basta poco... basta farlo!
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Mandaci il tuo aiuto,
anche piccolo, con un bonifico e ricordati che le offerte (solo quelle inviate con bonifico) e i contributi a favore di Bambini nel Deserto sono fiscalmente deducibili, basta conservare la ricevuta dell'avvenuto versamento.
Se attraverso il bonifico (o inviando una mail a
bruno.montorsi@bambinineldeserto.org) ci comunichi il tuo
nome, cognome ed il
tuo indirizzo, avremo la possibilità di mandarti la tessera
sostenitore di Bambini nel Deserto e soprattutto il nostro
GRAZIE (i dati inviati saranno trattati ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
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Bambini nel Deserto ONG - ONLUS
CODICE IBAN: IT 24 G 01030 12900 000001500048
Ag.Modena - Monte Dei Paschi di Siena
Causale: "Erogazione liberale a favore della ONG - ONLUS Bambini nel Deserto"
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Ogni anno sono sempre di più le persone che diventano sostenitori di BnD,
e per farlo basta un offerta libera di qualunque entità.
Dopo averlo fatto ricordati di inviare una mail a
bruno.montorsi@bambinineldeserto.org con i tuoi dati (in
alternativa puoi inserire i tuoi dati nel bonifico), in questo
modo potremo contattarti e inviarti la tessera sostenitore 2010
(disponibile a brevissimo)
L'anno scorso, grazie al sostengo di persone come te abbiamo potuto
realizzare numerosi progetti a favore di chi ci chiedeva aiuto, nel rispetto delle priorità che ci siamo riproposti.
Il nostro desiderio e la nostra speranza è quella di riuscire ad aiutare il maggior numero di persone possibile.
Ricordati inoltre che tutte le offerte sono fiscalmente deducibile e che i nostri sostenitori possono usufruire di alcune convenzioni.
Nel 2009 abbiamo potuto inviare poche tessere
perché i dati non ci sono arrivati ne tramite il bonifico, ne
tramite mail. |
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| Finalmente in vigore! + dai - versi... |
Dal 17 marzo 2005 è entrata in vigore la nuova regolamentazione sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali alle Onlus.
La legge consente a privati e aziende di dedurre le donazioni a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale nella misura del 10% del reddito imponibile e fino a un tetto di 70 mila euro l'anno. La decisione assunta l'11 marzo scorso all'interno del decreto sulla competitività può cambiare il ruolo del settore non profit in Italia, allineandone il peso economico e sociale a quello degli altri paesi occidentali. |
| Deducibilità delle donazioni alle ONLUS e associazioni di promozione sociale fino a 70.000€ |
Comunichiamo a tutti i sostenitori della nostra organizzazione che con la legge 14 maggio 2005 n. 80, è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 14.3.2005 nr.35 (c.d. decreto per la competitività) che all’art.14 prevede una nuova disciplina delle deducibilità fiscale delle liberalità in denaro e in natura a favore delle ONLUS e quindi anche delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge n. 266/91, nonché in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7 comma 1 e 2 della legge n. 383/2000.
- La nuova norma prevede che persone fisiche e soggetti passivi dell’ IRES (società di capitali ed altri enti) possano dedurre dal reddito complessivo dichiarato le somme donate ai soggetti sopra indicati nel limite del 10 % del reddito stesso, con un limite massimo di 70.000,00 euro. Cosi un soggetto con reddito imponibile di 100.000,00 euro potrà al massimo dedurre un importo di 10.000,00 euro, mentre ad esempio un soggetto con reddito imponibile di 900.000,00 potrà al massimo dedurre 70.000,00 euro per anno. Si tratta di un evidente e notevole incremento rispetto ai limiti
attualmente previsti.
- La norma si riferisce anche alle donazioni in natura e non solo quindi a quelle in denaro. Sul punto sarà necessario qualche ulteriore chiarimento, soprattutto in ordine alle modalità concrete ed operative, nonché al coordinamento con l’attuale disciplina prevista per tali donazioni. In particolare, restano aperti alcuni problemi in materia di IVA nonché relativamente alla procedura adottabile.
- Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (anche dopo la conversione in legge) prevede che condizione determinante per l’applicazione del forte vantaggio fiscale per il soggetto erogatore, sia la tenuta da parte del soggetto ricevente, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente stesso. Molto gravi le conseguenze del mancato rispetto di tale normativa, sia per il soggetto erogatore che per il beneficiario.
La nostra organizzazione, proprio per questi motivi e per poter garantire tutti coloro che vorranno finanziarci ha istituito un Servizio Fiscale che è incaricato di monitorare l’adempimento, da parte di tutte le sedi di BnD dei principi della contabilità Cd in partita doppia con le rilevazioni contabili per competenza accompagnate dalle classiche rilevazioni finanziarie.
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