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I BAMBINI NEL
DESERTO
HANNO UN NOME
E UN COGNOME...
.. E ADESSO ANCHE
UNA SCUOLA!
E’ la scuola “Tiziano Terzani” di Bassi e Zanga in Burkina Faso: uno dei numerosi progetti che abbiamo
realizzato grazie all’aiuto di tutti coloro che ci hanno dato fiducia, tempo e denaro. Diventando anche
tu sostenitore di BnD darai la possibilità a questi bambini di continuare a studiare e ai nostri volontari
di costruire altre scuole, infermerie e pozzi dove ce n’è più bisogno. Basta poco... basta farlo!
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Mandaci subito il tuo aiuto, anche piccolo, con un bonifico o tramite PayPal, e ricordati che le offerte (solo quelle inviate con bonifico) e i contributi a favore di Bambini nel Deserto sono fiscalmente deducibili, basta conserva la ricevuta dell'avvenuto versamento.
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Bambini nel Deserto ONLUS
CODICE IBAN: IT 24 G 01030 12900 000001500048
Ag.Modena - Monte Dei Paschi di Siena
Causale: "Erogazione liberale a favore della ONLUS Bambini nel Deserto" |
E' possibile effettuare donazioni (non fiscalmente deducibili) anche attraverso PayPal semplicemente facendo clic sull'immagine in alto |
Comunichiamo a tutti i sostenitori della nostra organizzazione che con la legge 14 maggio 2005 n. 80, è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 14.3.2005 nr.35 (c.d. decreto per la competitività) che all’art.14 prevede una nuova disciplina delle deducibilità fiscale delle liberalità in denaro e in natura a favore delle ONLUS e quindi anche delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge n. 266/91, nonché in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7 comma 1 e 2 della legge n. 383/2000.
- La nuova norma prevede che persone fisiche e soggetti passivi dell’ IRES (società di capitali ed altri enti) possano dedurre dal reddito complessivo dichiarato le somme donate ai soggetti sopra indicati nel limite del 10 % del reddito stesso, con un limite massimo di 70.000,00 euro. Cosi un soggetto con reddito imponibile di 100.000,00 euro potrà al massimo dedurre un importo di 10.000,00 euro, mentre ad esempio un soggetto con reddito imponibile di 900.000,00 potrà al massimo dedurre 70.000,00 euro per anno. Si tratta di un evidente e notevole incremento rispetto ai limiti
attualmente previsti.
- La norma si riferisce anche alle donazioni in natura e non solo quindi a quelle in denaro. Sul punto sarà necessario qualche ulteriore chiarimento, soprattutto in ordine alle modalità concrete ed operative, nonché al coordinamento con l’attuale disciplina prevista per tali donazioni. In particolare, restano aperti alcuni problemi in materia di IVA nonché relativamente alla procedura adottabile.
- Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (anche dopo la conversione in legge) prevede che condizione determinante per l’applicazione del forte vantaggio fiscale per il soggetto erogatore, sia la tenuta da parte del soggetto ricevente, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente stesso. Molto gravi le conseguenze del mancato rispetto di tale normativa, sia per il soggetto erogatore che per il beneficiario.
La nostra organizzazione, proprio per questi motivi e per poter garantire tutti coloro che vorranno finanziarci ha istituito un Servizio Fiscale che è incaricato di monitorare l’adempimento, da parte di tutte le sedi di BnD dei principi della contabilità Cd in partita doppia con le rilevazioni contabili per competenza accompagnate dalle classiche rilevazioni finanziarie.
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